Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2026, n. 488


Massima
Integra il reato di cui all’art. 515 c.p. la vendita come olio extravergine di oliva di un prodotto ottenuto mediante l’aggiunta di un composto enzimatico (pectinex), anche quando la sostanza non sia più rilevabile nelle analisi chimiche finali, poiché l’elemento costitutivo dell’illecito è rappresentato dalla difformità tra il prodotto effettivamente ottenuto e quello dichiarato in etichetta, dovendosi qualificare come extravergine esclusivamente l’olio ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.


Sintetico riassunto della sentenza
Il procedimento riguarda la commercializzazione, come olio extravergine di oliva, di un prodotto ottenuto con l’aggiunta di pectinex, enzima idoneo a migliorare la resa e la limpidezza dell’olio. Il Tribunale di Bari aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto, ritenendo non provata l’aggiunta della sostanza nel processo produttivo. La Corte di appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece affermato la responsabilità penale per il reato di frode nell’esercizio del commercio.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi di censura. In particolare, la Suprema Corte chiarisce che ai fini dell’art. 515 c.p., non è necessario accertare la nocività del prodotto né la persistente presenza dell’additivo, essendo sufficiente la difformità qualitativa rispetto a quanto promesso al consumatore.


Valutazione della portata della sentenza
La pronuncia riveste notevole rilievo sistematico nel settore agroalimentare, in quanto rafforza e rende particolarmente rigorosa l’interpretazione dell’art. 515 c.p. in materia di oli di oliva.
La Corte conferma un orientamento sostanzialistico, secondo cui l’elemento centrale della frode è la lesione dell’affidamento del consumatore sull’identità e sulle modalità di produzione del bene, indipendentemente dalla rilevabilità analitica dell’additivo o dall’assenza di pericoli per la salute.
L’interesse innovativo della decisione si coglie soprattutto nel chiarimento che qualsiasi intervento tecnologico non riconducibile ai soli procedimenti meccanici esclude ontologicamente la qualificazione di “extravergine”, con conseguenze penali in caso di commercializzazione difforme.
La sentenza assume quindi un valore di monito per gli operatori del settore oleario, ribadendo la linea di confine tra miglioramento tecnologico dei processi e alterazione giuridicamente rilevante del prodotto, in un’ottica di tutela avanzata della trasparenza del mercato e della leale concorrenza.

Leggi la sentenza, CLICCA QUI

FONTE: Profilo Linkedin Vito Rubino